041 53 40 744
Cosa bisogna sapere sull’affido delle ceneri

Cosa bisogna sapere sull’affido delle ceneri

29 settembre 2024


L’affido delle ceneri è una scelta delicata e significativa. Negli ultimi anni, l’affido delle ceneri è diventato sempre più comune. Questa scelta per molti significa non solo mantenere viva la memoria del proprio caro, ma anche un modo per sentirsi vicini a lui, anche dopo la sua scomparsa. Molti decidono di conservare le ceneri in urne personalizzate, che possono essere decorate con fotografie, messaggi o simboli che rappresentano la vita e la personalità del defunto.

Quali sono le regole che disciplinano questo tipo di scelta?

Nell’affido delle ceneri urna cineraria deve essere consegnata al soggetto affidatario, che può essere scelto tra il coniuge o, in mancanza di quest’ultimo, tra i familiari aventi diritto, seguendo l’ordine di grado e parentela fino al sesto grado, come indicato negli articoli 74 e seguenti del Codice Civile. In alternativa, l’urna può essere affidata a un convivente, tramite dichiarazione anagrafica e con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi diritto;

L’urna può inoltre essere consegnata per la conservazione, in conformità alla volontà espressa dalla persona defunta, all’esecutore testamentario o al rappresentante legale di un’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei corpi dei propri membri.

In quale luogo e come dev’essere custodita l’urna cineraria?

Il luogo principale dove deve essere conservata l’urna cineraria è la residenza o il luogo di residenza dell’affidatario, il quale ha la possibilità di tenerla anche all’interno del proprio domicilio, purché rimanga nel territorio comunale. L’urna, una volta sigillata, deve essere custodita all’interno dell’abitazione o della sede designata, e all’esterno dell’urna devono essere riportati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e data di decesso) tramite una targhetta appropriata.

La consegna dell’urna cineraria da parte del Gestore deve essere documentata attraverso un verbale redatto in tre copie: una copia resterà agli uffici di Polizia Mortuaria, una sarà custodita presso il cimitero e la terza sarà consegnata al richiedente.

In caso di affidamento, l’ufficio di Polizia Mortuaria provvederà ad annotare nel Registro delle Cremazioni le generalità dell’affidatario unico, indicato in vita dal defunto, insieme a quelle del defunto stesso, come previsto dagli articoli 48 e 49 della Legge Regionale Veneta n. 18/2010.

Qualora ci sia un trasferimento di residenza o un cambiamento del luogo di conservazione, è necessario informare il Comune entro 10 giorni dall’avvenuta modifica. L’affidatario ha la facoltà di rinunciare alla custodia dell’urna, comunicando per iscritto all’ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione, il quale provvederà a registrare la rinuncia. In tal caso, l’urna sarà depositata nei cimiteri comunali a cura della persona che ha rinunciato.

Qual’è la posizione della Chiesa Cattolica riguardo all’affido delle ceneri?

La Chiesa Cattolica accetta la cremazione, ma con specifiche indicazioni riguardo al rispetto e alla dignità che devono accompagnare il trattamento delle ceneri.

Considera la dispersione delle ceneri e l’affido dell’urna in casa come “derive panteiste, naturaliste o nichiliste” e non le ammette.

La Chiesa sottolinea l’importanza del rispetto per il corpo umano, anche dopo la morte, e raccomanda che le ceneri siano sepolte in un cimitero o in un luogo sacro, in modo da onorare adeguatamente il defunto e mantenere viva la memoria della resurrezione.